Durante questi giorni difficili molti operatori del settore sportivo si sono chiesti quale sarà il futuro delle competizioni e degli allenamenti, in seguito all’introduzione da parte del Governo delle misure, sempre più restrittive, previste dall’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 e volte alla prevenzione ed al contrasto del contagio da SARS-COV-2.
Pertanto, cercherò di fornire una risposta al suddetto quesito e soprattutto mi auspico di fare un minimo di chiarezza tra i meandri della cosiddetta normativa emergenziale.
Per quanto riguarda lo svolgimento di eventi e competizioni sportive, l’art. 1, comma 9, lettera e), del DPCM del 3 dicembre 2020, consente “soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.
Dalla norma si evince che in generale sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, che si svolgono in ogni luogo, sia pubblico che privato.
Tuttavia, si prevede un’eccezione per quanto concerne gli eventi e le competizioni sportive, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento :
- del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
ed organizzati:
- dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- dalle Discipline Sportive Associate (DSA);
- dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
Sono altresì consentiti gli eventi e le competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, quali il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) o le Federazioni Sportive Internazionali (FIFA, FIBA ecc.).
Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che si devono intendere di interesse nazionale “tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP”.
Il DPCM del 3 dicembre ha inoltre precisato, diversamente dal precedente DPCM del 3 novembre, che gli eventi e le competizioni devono essere di livello agonistico.
Nel nostro ordinamento sportivo il discrimine tra attività sportiva agonistica e non agonistica è determinato dal tipo di certificato medico sportivo che viene rilasciato all’atleta e che può, a sua volta, essere agonistico o non agonistico.
La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982.
Il predetto decreto demanda alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli altri enti sportivi riconosciuti dal CONI (Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) la qualificazione agonistica delle singole e specifiche attività sportive. Pertanto, sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli enti di Promozione Sportiva, praticano una attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica.
Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport.
La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica è invece regolata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.
Il suddetto decreto (al quale hanno fatto seguito le linee guida del ministro della salute) ha definito attività sportive non agonistiche quelle praticate dai soggetti che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale del 18 febbraio 1982.
Il CONI, con circolare del 4 dicembre, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a comunicare i calendari con gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale. Ha inoltre specificato che saranno considerati conformi alle nuove disposizioni gli eventi e le competizioni, previsti fino al termine dello stato di emergenza (31 gennaio 2021),che rispettino i seguenti requisiti:
- il preminente interesse nazionale, deve quindi trattarsi di eventi o competizioni aventi natura internazionale oppure di eventi o competizioni aventi natura di campionato italiano ovvero gara equipollente;
- la riserva di partecipazione ai soli atleti tesserati come agonisti e ciò deve essere evidenziato nei rispettivi regolamenti gara o disposizioni per l’attività agonistica;
- la presentazione agli organizzatori dell’evento, da parte degli atleti agonisti o da parte delle rispettive associazioni ovvero società sportive, di una copia della certificazione per l’attività sportiva agonistica disciplinata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982;
- la conservazione della certificazione per l’attività sportiva agonistica presso la società sportiva o associazione sportiva di appartenenza di tutti i partecipanti ai predetti eventi e competizioni ovvero alle relative sessioni di allenamento.
Gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e quelli organizzati da organismi sportivi internazionali devono essere obbligatoriamente a porte chiuse, se svolti all’interno di impianti sportivi, ovvero senza la presenza di pubblico, se svolti all’aperto.
Si ritorna pertanto alla disposizione del DPCM dell’11 giugno 2020, che aveva consentito, a partire dal 12 giugno, lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive, purché si tenessero a porte chiuse quando svolti all’interno degli impianti sportivi e senza la presenza di pubblico quando svolti all’aperto. Invece, il DPCM del 7 agosto 2020 aveva consentito la presenza di pubblico a partire dal 1° settembre 2020, con il limite massimo di 1000 spettatori per gli impianti sportivi all’aperto e 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso.
Inoltre, gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale devono svolgersi nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS.
Con riferimento invece allo svolgimento di allenamenti, la seconda parte dell’art. 1, comma 9, lettera e), del DPCM prevede che “le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e) muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera”.
Pertanto, tale norma consente lo svolgimento di sessioni di allenamento purché si tratti di atleti, professionisti o non professionisti, muniti di tessera agonistica, degli sport individuali e di squadra, che partecipano a competizioni di preminente interesse nazionale.
Con riferimento al concetto di tessera agonistica si rimanda alle considerazioni svolte in precedenza, in merito alla differenza tra attività sportiva agnostica e non agonistica.
Gli allenamenti devono rigorosamente svolgersi:
- a porte chiuse all’interno di impianti sportivi;
- nel rispetto dei protocolli per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, emanati dalle FSN, DSA ed EPS.
Con riferimento agli spostamenti degli atleti per lo svolgimento di competizioni od allenamenti, occorre rilevare che nei territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità (aree arancioni) sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o vietati, verso comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività od usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono altresì vietati gli spostamenti verso altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (art. 2, comma 4, lettere a e b).
In ragione di quanto sopra, si ritiene che siano consentiti gli spostamenti anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione dell’atleta per svolgere all’aperto attività sportiva di base presso un circolo sportivo. Inoltre, è consentito spostarsi sia in un altro comune, sia in un’altra regione, per partecipare a competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale ovvero per svolgere allenamenti finalizzati alle suddette competizioni. Si precisa che per giustificare tutti i suddetti spostamenti occorrerà presentare l’autodichiarazione ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Invece, nei territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità sono vietati gli spostamenti sia all’interno del territorio, sia al di fuori di esso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Nonostante tale restrizione, si ritiene consentito spostarsi sia in un altro comune, sia in un’altra regione, per partecipare a competizioni di livello agonistico e di preminente interesse nazionale ovvero per svolgere allenamenti finalizzati alle suddette competizioni. Si precisa che per giustificare tutti i suddetti spostamenti occorrerà presentare l’autodichiarazione ex art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
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